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1. Le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 285/2006 di recepimento della direttiva 2003/38/CE

E’ in vigore dal 12 dicembre 2006, il D. Lgs. n. 285 del 7 novembre 2006, che ha dato attuazione della direttiva 2003/38/CE, che modifica la direttiva 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi espressi in euro.
Tale decreto, nel modificare l’art. 2435-bis del Codice civile e l’articolo 27 del D.Lgs. n. 127/1991, ha innalzato i limiti, rispettivamente, per il bilancio redatto in forma abbreviata e per il consolidato provocando anche effetti sulla nomina del collegio sindacale nelle Srl.
La nomina del collegio sindacale, in base al disposto di cui all’art. 2477, commi 2 e 3, del Codice civile è obbligatoria in soli due casi:
a) se il capitale non è inferiore al minimo stabilito per le SpA (120.000,00 euro) e
b) se si superano, per due esercizi consecutivi, due dei limiti previsti dall’art. 2435-bis, comma 1, del Codice civile.
In ogni caso, è sempre possibile procedere volontariamente alla nomina dell’organo di controllo; in questo caso lo statuto ne deve prevedere il funzionamento e i poteri.Nel caso di superamento del limite minimo stabilito per le SpA (120.000,00 euro) l’assemblea, che è chiamata a deliberare sull’aumento del capitale sociale, dovrà anche procedere alla nomina del collegio sindacale e, ai sensi del comma 4 dell’art. 2400 C.C., rendere “noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società”.
Nel caso, poi, si proceda ad una riduzione del capitale sociale sotto il predetto limite, sarà la stessa assemblea che, dopo aver deliberato la riduzione, dovrà prendere atto della decadenza dell’organo di controllo che, secondo quanto disposto dall’art. 2482, comma 2, C.C., scatterà solo dopo 90 giorni dall’iscrizione nel Registro delle imprese della decisione dei soci.

Nel caso di superamento dei parametri di cui all’art. 2435-bis C.C. è necessario rilevare che la nomina scatta solo con il superamento di due parametri si tre, per due esercizi consecutivi, desumibili dal bilancio d’esercizio.
Pertanto, l’obbligo della nomina scatta solo con l’approvazione da parte dell’assemblea del bilancio d’esercizio.
In questo caso l’assemblea dovrà prendere atto del superamento, per il secondo anno, dei limiti di legge, nel verbale di approvazione del bilancio procedendo alla nomina dell’organo di controllo.

L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei limiti previsti non vengono superati (art. 2477, comma 3, C.C.).
In questo caso, la dottrina si è chiesta se si verifichi o meno una decadenza automatica o se sia necessario attendere la scadenza naturale del mandato dei tre esercizi.
L’orientamento maggioritario è propenso per la prima ipotesi: per le Srl è prevista l’ulteriore causa di decadenza del venir meno dell’obbligo legale di nomina del collegio sindacale.
Bisognerà, comunque e in ogni caso, fare riferimento alle eventuali regole di funzionamento fissate nello statuto della società, tenendo anche presente che il riferimento alle regole previste per le SpA vale solo nel caso in cui la nomina sia obbligatoria; il che non si verifica laddove per due esercizi consecutivi non siano stati superati i parametri di legge.

2. Le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 39/2010 di recepimento della direttiva 2006/43/CE

Tra le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, in vigore dal 7 aprile 2010, vogliamo soffermarci su quelle recate dall’articolo 37, che apporta modifiche alla normativa vigente dettata dal Codice Civile.
Dette modifiche interessano anche le società di capitali ed in particolare le società a responsabilità limitata, andando a modificare le ipotesi al ricorrere delle quali diventa obbligatoria la nomina del collegio sindacale.
Ci riferiamo, in particolar modo, al comma 26 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 39/2010, con il quale viene sostituito l’articolo 2477 del Codice Civile, che disciplina per le società a responsabilità limitata la nomina del collegio sindacale ed il controllo legale dei conti.

Si riporta il testo del nuovo articolo 2477:
«Art. 2477 (Collegio sindacale e revisione legale dei conti).
1. L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.
2. La nomina del collegio sindacale e’ obbligatoria se il capitale sociale non e’ inferiore a quello minimo stabilito per le societa’ per azioni.
3. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435-bis.
4. L’obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
5. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di societa’ per azioni; se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti e’ esercitata dal collegio sindacale.
6. L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.»

Il primo comma prevede che l’atto costitutivo delle S.r.l. può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, la nomina del collegio sindacale o di un revisore.
Il successivo secondo comma stabilisce che la nomina del collegio sindacale è obbligatori quando il capitale sociale non è inferiore a quello stabilito per le società per azioni.
Il successivo terzo comma individua le seguenti ulteriori tre ipotesi al ricorrere delle quali la nomina del collegio sindacale è, altresì, obbligatori:
a) quando è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) quando controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) se per due esercizi consecutivi vengono superati due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435-bis
.

Si ricorda che gli attuali limiti indicati dall’art. 2435-bis C.C (ossia quelli che consentono la redazione del bilancio in forma abbreviata), fissati dal D. Lgs. 3 novembre 2008, n. 173, sono i seguenti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità
.
Detto obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i due predetti limiti non vengono superati.

Dunque, contrariamente a quanto prevuisto in precedenza, secondo il nuovo art. 2477 C.C., l’obbligo della nomina del collegio sindacale ricorre anche:
a) quando la società ha l’obbligo di redigere il bilancio consolidato;
b) quando la società controlla una società obbligata alla revisione legale
.
In tali casi, si applicano le disposizioni relative alle Società per azioni, ma se laddove l’atto costitutivo non disponga diversamente, la revisione è esercitata dal collegio sindacale, come avviene attualmente.
Resta, quindi, confermata la vigente situazione che differenzia le Società per azioni da quelle a responsabilità limitata.

L’assemblea che approva il bilancio nel quale scatta l’obbligo di nomina del collegio sindacale deve provvedere alla nomina dello stesso entro 30 giorni; in caso contrario, vi provvede il Tribunale su richiesta di chiunque di qualunque soggetti interessato.

Restano, invece, immutate le regole relative alla revisione legale dei conti nelle Società per azioni e nelle Società quotate.

Secondo quanto previsto dal nuovo articolo 2409-bis del Codice Civile (come modificato dal comma 8 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 39/2010), nelle società per azioni, il controllo contabile (dal 7 aprile 2010 “revisione legale dei conti”), viene esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
Lo statuto delle società che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale.
In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Resta, pertanto, ferma la regola attuale secondo la quale lo statuto può prevedere espressamente il doppio incarico di sindaco e revisore.

Nelle società quotate, invece, la revisione legale dei conti è svolta da una società iscritta nel registro, la quale, limitatamente a questi incarichi, è soggetta alla specifica disciplina ed alla vigilanza della CONSOB.
Nella nota integrativa, secondo quanto previsto dal nuovo numero 16-bis, dell’articolo 2427 del Codice Civile (introdotto dal comma 16 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 39/2010), salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, occorre indicare:
a) l’importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali.
Tale prescrizione riguarda anche le S.r.l., nel caso di nomina del collegio sindacale/revisore;
b) l’importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti;
c) l’importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale;
d) l’importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile
.

Si ricorda, infine, che nelle società non quotate e non tenute alla redazione del bilancio consolidato, che fanno ricorso al sistema di amministrazione dualistico o monistico, la revisione legale dei conti viene svolta sempre in base al disposto dell’articolo 2409-bis del codice civile, e pertanto dal revisore o dalla società di revisione.

3. 12 NOVEMBRE 2011 – Le novità introdotte dalla legge n. 183/2011 – Legge di stabilità per il 2012

3.1. I contenuti della norma

La legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) ha introdotto, con l’articolo 14 rubricato alla “Riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e cittadini”, alcune modifiche rilevanti in materia di diritto societario, che sicuramente avranno un forte impatto sia sulle società chee sui professionisti che compongono i collegi sindacali.
L’articolo, ai commi dal 9 al 14, interviene sulla disciplina del sistema dei controlli societari con la modifica di due articoli del Codice civile rubricati, rispettivamente, alle S.r.l. (viene sostituito l’art. 2477) e alle S.p.a. (viene aggiunto un comma all’art. 2397).

1) Per quanto riguarda le S.r.l., l’art. 14, comma 13, provvede alla sostituzione dell’art. 2477 C.C., prevedendo che l’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore in tutte le situazioni che, ai sensi del predetto articolo, obbligano le società a responsabilità limitata alla nomina del collegio sindacale ed, in particolare, quando:
► l’atto costitutivo prevede, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore;
► il capitale sociale della S.r.l. non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni (Euro 120.000);
► la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
► controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
► per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’art. 2435-bis ovvero:
♦ totale dell’attivo dello stato patrimoniale: Euro 4.400.000;
♦ ricavi delle vendite e delle prestazioni: Euro 8.800.000;
♦ dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità
.

Si riporta il testo del nuovo articolo 2477 C.C., così come modificato dall’art. 14, comma 13, della L. n. 183/2011:
«Art. 2477 (Sindaco e revisore legale dei conti).
1. L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.
2. La nomina del sindaco e’ obbligatoria se il capitale sociale non e’ inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.
3. La nomina del sindaco e` altresı` obbligatoria se la societa`:
a) e` tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una societa` obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435-bis.
4. L’obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
5. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di societa` per azioni; se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti e` esercitata dal sindaco.
6. L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato».

Si riporta il testo del nuovo articolo 2397 C.C., così come modificato dall’art. 14, comma 14, della L. n. 183/2011 (in vigore dal 1° gennaio 2012):
Art. 2397. (Composizione del collegio).
1. Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
2. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
3. Per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l’organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro
.

2) Per quanto riguarda le S.p.A., viene modificata la disciplina civilistica (art. 2397 Codice civile) disponendo che, nelle società per azioni aventi ricavi o patrimonio netto inferiore a un milione di euro, lo statuto può prevedere che l’organo di controllo sia composto da un sindaco unico, anziché da un collegio sindacale composto da 3 o 5 membri effettivi e da 2 supplenti.
Il sindaco unico deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
La composizione collegiale (3 o 5 membri) dell’organo di controllo rimarrebbe, dunque, obbligatoria in tutte le società per azioni che possiedano ricavi o un patrimonio netto pari o superiore ad un milione di euro.
Il riferimento al “ricavo o patrimonio netto” è stato introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio del Senato in luogo di quello al capitale sociale (previsto nel testo originario del maxiemendamento) perchè ritenuto un parametro maggiormente rappresentativo del valore reale e non meramente nominale delle società.

In sintesi: le S.p.A. con capitale sociale inferiore ad un milione di euro potranno avvalersi di un sindaco unico, in luogo dell’attuale organo collegiale.
L’organo monocratico potrà, altresì, essere nominato in tutte le S.r.l., attualmente chiamate alla nomina del collegio sindacale, a prescindere da ogni limite dimensionale.

Dal tenore letterale della norma sembrerebbe che, una S.r.l. con capitale superiore ad 5 milioni di euro possa procedere alla nomina di un solo sindaco (delegato sia ai controlli gestionali che contabili) diversamente alle S.p.a. che, ogni qualvolta venga superato il limite di 1 milione di euro, saranno comunque tenute ad eleggere un collegio sindacale.

3) Lo stesso articolo 14, al comma 8, ha, inoltre, fornito una norma di interpretazione autentica dell’art. 36, comma 1-bis, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, stabilendo che l’atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata in esso disciplinato deve intendersi in deroga all’articolo 2470 del Codice civile ed è sottoscritto con firma digitale di cui all’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale.

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4) Nel successivo comma 9, viene previsto che, a partire dal 1º gennaio 2012, le S.r.l. che non sono tenute alla nomina del collegio sindacale, potranno redigere il bilancio secondo uno schema semplificato.
Con un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, saranno definite le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato e le modalita` di attuazione della nuova norma.

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5) La legge n. 183/2011, al comma 12 dell’art. 14, ha previsto che all’articolo 6 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 4, venga inserito il seguente:
«4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)».
Dunque, le funzioni dell’organismo di vigilanza previsto dalla lettera b), del primo comma, dell’articolo 6, del D.Lgs. n. 231/2001 possono essere svolte, nelle società di capitali, dai seguenti soggetti:
► dal collegio sindacale;
► dal consiglio di sorveglianza;
► dal comitato per il controllo della gestione.
In particolare, secondo quanto disposto nella citata lettera b) “il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”.
La legge n. 183/2011 ha previsto che nelle società di capitali le funzioni dell’Organismo di vigilanza possono essere svolte dal collegio sindacale o dagli organi equivalenti nel caso in cui la società adotti un sistema diverso da quello ordinario.
A tale proposito, c’è chi ha fatto osservare che questa novità deve, però, essere messa a sistema con le modifiche apportate alla composizione del collegio sindacale: è stata, infatti, prevista, la possibilità di adottare per il controllo societario il sindaco unico.
Pertanto, un’interpretazione letterale delle modifiche apportate dalla legge di stabilità alle disposizioni concernenti l’organo di vigilanza sembra escludere l’ipotesi che il sindaco unico possa adempiere all’incarico di Organismo di vigilanza, in quanto la norma si riferisce unicamente al collegio sindacale e non anche al nuovo sindaco unico.
In conclusione, la vigilanza sulla responsabilità amministrativa di reato passa ora al collegio sindacale.

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3.2. Interpretazione della norma – Visioni contrastanti

3.2.1. Collegio sindacale – Decadenza automatica o prorogatio?

A parere di Angelo Busani, in conseguenza delle novità introdotte dalla legge di stabilità, i collegi sindacali delle S.r.l. dovrebbero subire, con il 1° gennaio 2012, un’automatica decadenza con la necessità per le società di procedere alla nomina del nuovo sindaco unico (Si veda: Il Sole 24Ore, mercoledì 16 novembre 2011, pag. 37).
Nelle Srl il collegio sindacale – scrive Busani – non sarà più organo collegiale ma in ogni caso monocratico. Ne consegue che gli organi di controllo pluripersonali perderanno il proprio fondamento normativo in quanto la norma attuale parla di organo necessariamente collegiale mentre la norma futura parla di organo necessariamente unipersonale; e, non potendosi ipotizzare che resti in carica uno dei tre sindaci che attualmente compongono i collegi sindacali delle Srl, altro non resta che concludere per un’automatica decadenza dell’intero collegio e per la conseguente necessità che la società si attivi affinchè i soci procedano alla nomina del nuovo “sindaco unico.
Decadendo l’organo collegiale dovrebbe anche decadere i sindaci supplenti.
Tra il 1° gennaio 2012 e la entrata in funzione del “sindaco unico” è plausibile ritenere che si abbia una prorogatio dell’organo collegiale decaduto fino alla sua sostituzione (in applicazione del principio dettato dal 2° comma dell’art. 2400 C.C.).

Per quanto riguarda le S.p.a, dal 1° gennaio 2012, potrà essere introdotta negli statuti una claudola per effetto della quale, se la società abbia ricavi o patrimonio netto inferiore a 1 milione di euro, il collegio sindacale possa essere comporto da un sindaco unico, iscritto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Si tratta di una clausola facoltativa e non di obbligatoria introduzione; si dovrà in ogni caso fare attenzione al fatto che, una volta inserita tale clausola, la misurazione del parametro dimensionale che determina la compressione del collegio sindacale dovrà avvenire ogni anno in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

3.2.2. CNDCEC – Lettera aperta al Capo dello Stato – La norma sul collegio sindacale arreca un danno irreparabile al sistema dei controlli

Il 10 novenbre 2011, il CNDCEC inviano una lettera aperta al Capo dello Stato sottoscritta da tutte le sigle sindacali di categoria.
I sottoscrittori della lettera sostengono che la norma sul collegio sindacale è “una disposizione che non soddisfa i veri obiettivi della Legge di Stabilità e neppure le richieste dell’Europa. Una disposizione che impoverisce soltanto il bene prezioso del controllo tecnico e indipendente sulla legalità dell’amministrazione delle imprese italiane, senza per altro neppure centrare obiettivi di risparmio per le stesse.”

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3.2.3. Collegio sindacale – Nota interpretativa del CNDCEC – I collegi sindacali in carica non decadono con le nuove disposizioni

Per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili il collegio sindacale resta obbligatorio anche per le S.r.l. di maggiori dimensioni e i collegi in carica non decadono con le nuove disposizioni.
E’ la principale indicazione che emerge dalla nota interpretativa messa a punto dal Consiglio nazionale dei commercialisti, intitolata “La disciplina del collegio sindacale e del sindaco unico nelle s.p.a. e nelle s.r.l.”.
Secondo i commercialisti, visto il rinvio operato dall’art. 2477, comma 5 C.C. alle disposizioni sulle società per azioni, si può affermare che la nuova previsione sulla composizione dell’organo di controllo delle S.p.A. si applica anche alle S.r.l..
Se si è in presenza di organo di controllo obbligatorio – scrivono in sostanza i commercialisti – e se i ricavi o il patrimonio netto sono uguali o superiori a un milione di euro, il controllo deve essere svolto dal collegio sindacale e non dal sindaco unico.
Se il patrimonio netto o i ricavi della S.r.l. sono invece inferiori alla soglia prevista dall’art. 2397, ultimo comma c.c., l’organo di controllo può essere monocratico, ma solo se statuto lo prevede espressamente.
Altra indicazione importante contenuta nella nota è quella riguardante la decorrenza delle nuove norme.
La durata triennale di un collegio sindacale, si sottolinea nel documento, è inderogabile e l’entrata in vigore della legge di stabilità, prevista per i1° gennaio 2012, quindi, non avrà effetti sui collegi sindacali in carica.

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3.2.4. Indicazioni del Consiglio Notarile di Milano – Nessuna decadenza nel 2012

Il Consiglio notarile di Milano, con la MASSIMA n. 123, fornisce una interpretazione del nuovo articolo 2477 del Codice civile, sulla composizione unipersonale dell’organo sindacale della SRL, enunciando i seguenti principi:
a) non sono illegittime le norme statutarie che saranno vigenti nelle SRL il 1° gennaio 2012 e che prevedano (come accadrà nella quasi totalità dei casi) l’organo sindacale collegiale;
b) i collegi sindacali in carica il 1° gennaio 2012 non cessano dalla propria carica per effetto della modifica dell’articolo 2477;
c) le clausole statutarie di SRL presenti in statuti in vigore alla data del 1° gennaio 2012, che prevedano solo la composizione collegiale dell’organo di controllo, non impediscono la nomina del sindaco unico, perchè la disciplina statutaria deve intendersi integrata dalla normativa sopravvenuta;
d) pur se sia stato introdotto nel sistema della SRL il principio del sindaco unico, è possibile una scelta statutaria specifica nel senso della collegialità dell’organo di controllo: ad esempio, nel caso in cui la nomina dei sindaci debba avvenire con il sistema del voto di lista, o se la nomina di uno o più sindaci derivi dall’esercizio di un «diritto particolare» di taluno dei soci (in base all’articolo 2468 del Codice civile);
f) il sistema del sindaco unico mette fuori gioco la figura dei sindaci supplenti: non è pertanto necessario che la nomina dei supplenti sia prevista dallo statuto né che sia disposta dall’assemblea in sede di nomina del sindaco unico.

La massima invece (sottolineando che si tratta di una situazione connotata da notevole incertezza), non prende volutamente in considerazione il tema più spinoso sollevato dalla nuova normativa e cioè se sussista l’obbligo, anche per le SRL, di nominare il collegio sindacale, anziché un sindaco unico, qualora ricorrano i presupposti (ricavi o attivo patrimoniale eccedenti il livello di 1 milione di euro) che nella SPA obbligano alla nomina dell’organo sindacale collegiale, su cui il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti si è espresso in senso positivo. Anche perché, se dovesse prevalere la tesi della insussistenza dell’obbligo del collegio sindacale per le “grandi” Srl, alcun problema si pone; se dovesse invece consolidarsi la tesi del CNDCEC, si tratterebbe di un obbligo di natura imperativa in ogni caso, e quindi a prescindere da qualsiasi clausola statutaria, l’organo sindacale dovrebbe essere presente nella forma del collegio.
(Angelo Busani – Il Sole24Ore – Norme e Tributi – 7 dicembre 2011).

. Se vuoi scaricare le massime elaborate dalla Commissione per l’elaborazione dei principi uniformi in tema di società del Consiglio Notarile di Milano, clicca QUI.

4. 23 DICEMBRE 2011 – D.L. n. 212/2011 – Chiariti tutti i dubbi sulla durata degli attuali collegi sindacali

Nelle società a responsabilità limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall’assemblea che li ha nominati.
Questo è quanto stabilito dall’art. 16, comma 1, lett. b) del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2011 e in vigore dal 23 dicembre 2011, che ha aggiunto il comma 13-bis all’articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).
Tale decreto è stato successivamente convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 10 (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2012).

5. 7 FEBBRAIO 2012 – Le novità introdotte dal D.L. n. 5/2012 – Decreto sulle semplificazioni e lo sviluppo

Nelle società per azioni, con la modifica del 3° comma dell’art. 2397 C.C., in caso di mancata pronuncia sul punto da parte dello statuto e se sono presenti le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata previste dall’articolo 2435 bis del Codice civile le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nel registro. Toccherà poi all’assemblea provvedere alla nomina del collegio sindacale entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio dal quale emerge il venire meno delle condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, con le modifiche sull’articolo 2477 del Codice civile, viene lasciata mano libera alla società nella scelta della forma di controllo. L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
Dopo incertezze e versioni discordanti, questa è la posizione definitiva proposta dall’articolo 35 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, in materia di semplificazioni e di sviluppo, nel quale il controllo è di regola rimesso a un organo monocratico.

Si riporta il testo del nuovo articolo 2477 C.C., così come modificato dall’art. 35, comma 2, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (in vigore dal 10 febbraio 2012):
«Art. 2477 (Sindaco e revisore legale dei conti).
1. L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
2. La nomina del sindaco e’ obbligatoria se il capitale sociale non e’ inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.
3. La nomina dell’organo di controllo o del revisore e` altresı` obbligatoria se la societa`:
a) e` tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una societa` obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435-bis. 4. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
5. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
6. L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato».

Si riporta il testo del nuovo articolo 2397 C.C., così come modificato dall’art. 35, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (in vigore dal 10 febbraio 2012):
Art. 2397. (Composizione del collegio).
1. Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
2. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
3. Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato
.

6. 6 APRILE 2012 – Le novità introdotte dalla L. n. 35/2012, di conversione del D.L. n. 5/2012 – Decreto sulle semplificazioni e lo sviluppo

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012 (Supplemento Ordinario n. 69), la legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.
La legge di conversione lascia intatto l’articolo 2477, come proprosto nel decreto-legge, ma abroga il terzo comma dell’art. 2397.

Si riporta il testo del nuovo articolo 2477 C.C., così come, da ultimo, modificato dall’art. 35 della L. 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del D.L. n. 5/2012 (in vigore dal 7 aprile 2012):
Art. 2477 (Sindaco e revisore legale dei conti).
1. L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
2. La nomina del sindaco e’ obbligatoria se il capitale sociale non e’ inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.
3. La nomina dell’organo di controllo o del revisore e` altresı` obbligatoria se la societa`:
a) e` tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una societa` obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435-bis.
4. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
5. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
6. L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato
.

Si riporta il testo del nuovo articolo 2397 C.C., così come modificato dall’art. 35, comma 1, della L. 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del D.L. n. 5/2012 (in vigore dal 7 aprile 2012):
Art. 2397. (Composizione del collegio).
1. Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
2. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
3. (Comma soppresso)
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RICAPITOLANDO

SRL (art. 2477 C.C.)
Viene confermato quanto già stabilito dal D.L. n. 5/2012: l’atto costitutivo può prevedere la presenza di un organo di controllo monocratico (sindaco unico) o collegiale, oppure di un revisore purchè iscritto nel registro dei revisori dei conti.
Nel caso in cui lo Statuto non preveda diversamente, l’organo di controllo è formato da un solo membro effettivo.
La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria:
a) se il capitale sociale è pari o superiore a quello minimo stabilito per le Società per Azioni (120.000,00 euro), oppure
b) se ricorrono i seguenti presupposti:
• la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato,
• la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti,
• la società per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435-bis
.
In ogni altro caso la nomina dell’organo di controllo e del revisore è facoltativa.

SPA (art. 2397 C.C.)
L’articolo 14 della legge n. 183/2011 (in vigore dal 1° gennaio 2012 ed efficace sino al 9 febbraio 2012) aveva introdotto la possibilità anche per le SPA di nominare, entro certi limiti, il sindaco unico.
L’articolo 35 del D.L. n. 5/2012 (in vigore dal 10 febbraio 2012 al 6 aprile 2012) aveva confermato tale possibilità, pur modificandone la disciplina.
La Legge n. 35/2012, in vigore dal 7 aprile 2012, non ha confermato quanto previsto dal D.L. n. 5/2012 e ha abrogato il comma 3 dell’art. 2397 C.C., introdotto dalla legge n. 183/2011.
Per le Spa non esiste più, pertanto, la possibilità di nominare il sindaco unico; è sempre obbligatorio il collegio sindacale.

– Si riporta le seguenti tabelle di sintesi:
 Codice Civile: Artt. 2397 e 2477 – Iter delle modifiche apportate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

 Codice Civile: Artt. 2397 – Sistema dei controlli nelle SPA – Art. 2477 – Sistema dei controlli nelle SRL.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del decreto-legge n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2012, clicca QUI.

7. MISSIME NOTARILI

7.1. APRILE 2012 – Massima n. 124 del Consiglio notarile di Milano

Si riporta il testo della Massima n. 124 del Consiglio Notarile di Milano, la quale sostituisce la massima n. 123 del 6 dicembre 2011, in seguito all’emanazione della legge 35/2012 che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 5/2012.

In base all’attuale formulazione dell’art. 2477 c.c. – come da ultimo modificato dall’art. 35 d.l. 5/2012, convertito dalla legge 35/2012, in vigore dal giorno 10 febbraio 2012 – il regime legale dei controlli nella s.r.l., in mancanza di diverse previsioni statutarie, è da intendersi nel senso che sia la funzione di controllo di gestione (ex art. 2403 c.c.) sia la funzione di revisione legale dei conti (ex art. 14 d.lgs. 39/2010) sono attribuite ad un unico organo monocratico, genericamente individuato con la locuzione “organo di controllo o revisore”.
Si ritiene che l’organo monocratico investito della funzione di controllo e della funzione di revisione possa essere sia un revisore legale dei conti persona fisica, sia una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro. E’ pertanto legittima la clausola statutaria che espressamente preveda tale facoltà.
L’autonomia statutaria, rispetto a quanto disposto dal regime legale, può inoltre prevedere le seguenti “varianti” convenzionali:
(a) può prevedere che le funzioni di controllo e di revisione siano svolte anche in via facoltativa, fuori dai casi in cui esse sono obbligatorie per legge, oppure può renderle obbligatorie anche oltre a tale ambito;
(b) può prevedere che le funzioni di controllo e di revisione, anziché ad un organo monocratico, siano affidate a un organo collegiale (collegio sindacale), per la composizione e il funzionamento del quale si applicano le norme dettate in tema di s.p.a.;
(c) può prevedere che le funzioni di controllo e di revisione, anziché cumulativamente al medesimo organo, siano affidate separatamente, attribuendo, da un lato, la funzione di controllo all’organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale), e, dall’altro, la funzione di revisione ad un revisore (persona fisica o società di revisione);
(d) può prevedere che le scelte di cui ai due punti precedenti siano effettuate di volta in volta con decisione dei soci, senza modificazione statutaria
.
La nuova formulazione del primo comma dell’art. 2477 c.c., là dove stabilisce che “Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo”, impone un esame caso per caso degli statuti sociali, al fine di verificare se debba intendersi derogato il regime legale, impedendo così la nomina di un organo monocratico in mancanza di una preventiva modificazione dello statuto.

Dunque, in base al disposto dell’art. 2477 C.C., il regime legale dei controlli nella SRL, in mancanza di diverse previsioni statutarie, è da intendersi nel senso che sia la funzione di controllo di gestione (di cui all’art. 2403 C.C.), sia quella di revisione legale dei conti (di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010) sono attribuite ad un unico organo monocratico, genericamente individuato con la locuzione di “organo di controllo o revisore”.
Pertanto, il Consiglio Notarile di Milano ha ritenuto che l’organo monocratico investito della funzione di controllo e di quella della revisione possa essere sia un revisore legale dei conti persona fisica, sia una società di revisione legale, iscritta nell’apposito albo.
La conseguenza di maggiore impatto derivante da tale interpretazione è che, nel caso in cui la società dovesse decidere di nominare un solo revisore legale, questo sarà tenuto ad esercitare anche la funzione di controllo di gestione.

Stando all’interpretazione del Consiglio Notarile di Milano si possono elaborare diverse fattispecie da ricollegarsi sicuramente allo Statuto della società.
Nel merito lo statuto può prevedere :
1) che le funzioni dell’organo di controllo e di revisione siano svolte anche in via facoltativa, fuori dai casi previsti per legge, oppure, possono essere ritenute obbligatorie anche oltre tale ambito;
2) che non ci sia la presenza di un organo monocratico, ma bensì, collegiale, il cui funzionamento è regolato secondo le norme previste per le S.P.A.;
3) che le funzioni di controllo e di revisione siano svolte anche separatamente, attribuendo la funzione di controllo all’organo sindacale sia esso unico o collegiale, e dall’altro, la funzione di revisione ad un revisore – persona fisica o società di revisione;
4) che le scelte siano affrontate di volta in volta dall’organo amministrativo.
In mancanza di previsioni statutarie, sia la funzione di controllo che quella di revisione legale dei conti possono essere attribuite ad un organo monocratico, generalmente individuato con la locuzione “organo di controllo o revisore”.
Giova infine evidenziare che rimarrà il problema di gestire i vecchi statuti, che sicuramente andranno analizzati caso per caso per verificare se derogare o meno al nuovo sistema monocratico.

7.2. SETTEMBRE 2012 – Massima I.D.13 del Consiglio notarile del TRIVENETO

Si riporta il testo della Massima I.D.13 (REGIME DEI CONTROLLI OBBLIGATORI – 1° pubbl. 9/12) del Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie.

Al verificarsi delle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell’art. 2477 c.c. le s.r.l. sono soggette tanto al controllo di legalità (art. 2403 c.c.) quanto alla revisione dei conti (art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010).
In dette ipotesi:
a) le s.r.l. che non sono obbligate alla redazione del bilancio consolidato e che non rientrino tra gli enti di cui al comma 2 dell’art. 16 del D.Lgs. n. 39/2010, possono attribuire tali controllo e revisione ad un unico soggetto, necessariamente coincidente con quello definito dall’art. 2477 c.c. come “organo di controllo”, ovvero, possono attribuire il controllo di legalità al suddetto “organo di controllo” e la revisione dei conti al “revisore legale” previsto dal D.Lgs. n. 39/2010;
b) le s.r.l. obbligate alla redazione del bilancio consolidato, o che rientrino tra gli enti di cui al comma 2 dell’art. 16 del D.Lgs. n. 39/2010, non possono istituire il solo “organo di controllo”, ma devono necessariamente istituire, in aggiunta ad esso, anche il “revisore legale” cui attribuire la funzione della revisione dei conti.
All’”organo di controllo”, anche monocratico, si applicano unicamente le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni, comprese quelle che disciplinano l’attribuzione al medesimo della revisione dei conti.
Al “revisore legale” si applicano unicamente le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 39/2010, in particolare quelle contenute nell’art. 13 in ordine al conferimento, revoca e dimissioni dall’incarico.

7.3. Notai del Triveneto e di Milano divisi sui controlli di legalità al revisore

La massima 3 aprile 2012 n. 124 del Consiglio Notarile di Milano, suscitando notevoli perplessità, ha affermato che il regime legale dei controlli nella srl, in mancanza di diverse previsioni statutarie, deve intendersi nel senso che sia la funzione di controllo di legalità (ex art. 2403 c.c.) sia la funzione di revisione legale dei conti (ex art. 14 del DLgs. 39/2010) sono attribuite ad un unico organo monocratico, genericamente individuato con la locuzione “organo di controllo o revisore”.
Si ritiene, inoltre, che l’organo monocratico investito della funzione di controllo “e” della funzione di revisione possa essere sia un revisore legale dei conti persona fisica, sia una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro. È pertanto legittima la clausola statutaria che espressamente preveda tale facoltà.
Rispetto a tale regime legale, poi, sarebbe possibile prevedere una serie di “varianti” convenzionali. Tra l’altro, si potrebbe prevedere che le funzioni di controllo e di revisione, anziché ad un organo monocratico, siano affidate a un organo collegiale (collegio sindacale), per la composizione e il funzionamento del quale si applicano le norme dettate in tema di spa. Oppure si potrebbe prevedere che le funzioni di controllo e di revisione, anziché cumulativamente al medesimo organo, siano affidate separatamente, attribuendo, da un lato, la funzione di controllo di legalità all’organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale), e, dall’altro, la funzione di revisione ad un revisore (persona fisica o società di revisione).

La massima I.D.13 del Comitato Triveneto dei Notai, al ricorrere delle ipotesi di cui all’art. 2477 commi 2 e 3 c.c., conferma la necessaria presenza della revisione legale nelle srl, ma non anche la possibilità di affidare al revisore sia il controllo di legalità che la revisione.
Posto, infatti, che non è ritenuta giustificata una deroga al sistema che consenta l’attribuzione al revisore di funzioni non previste dalla legge, quali il controllo di legalità, in assenza di una norma espressa in tal senso, la massima precisa che al verificarsi delle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell’art. 2477 c.c. le srl sono soggette tanto al controllo di legalità quanto alla revisione legale.
In dette ipotesi, le srl che non sono obbligate alla redazione del bilancio consolidato e che non rientrano tra gli enti di interesse pubblico di cui al comma 2 dell’art. 16 del DLgs. 39/2010, possono attribuire controllo di legalità e revisione ad un unico soggetto, “necessariamente coincidente” con quello definito dall’art. 2477 c.c. come “organo di controllo”, ovvero, possono attribuire il controllo di legalità al suddetto “organo di controllo” e la revisione dei conti al “revisore legale” previsto dal DLgs. 39/2010 (non è mai possibile, però, nominare il solo revisore, cui non è attribuibile la funzione di controllo di legalità, sottraendo in questo modo la società a tale controllo; cfr. la motivazione della massima I.D.13).
Le srl obbligate alla redazione del bilancio consolidato, o che rientrino tra gli enti di interesse pubblico, invece, non possono istituire il solo “organo di controllo”, ma devono necessariamente istituire, in aggiunta ad esso, anche il “revisore legale” cui attribuire la funzione della revisione dei conti.
La massima dei notai del Triveneto precisa, inoltre, che all’“organo di controllo”, anche monocratico, si applicano unicamente le disposizioni sul Collegio sindacale previste per le Spa, comprese quelle che disciplinano l’attribuzione al medesimo della revisione legale.
Al “revisore legale” si applicano unicamente le disposizioni previste dal DLgs. 39/2010, in particolare quelle contenute nell’art. 13 in ordine a conferimento, revoca e dimissioni dall’incarico.
In motivazione, infine, si sottolinea come l’argomento che più di ogni altro appare risolutivo della questione si ricavi dalla previsione contenuta nel comma 6 dell’art. 2477 c.c., nella parte in cui attribuisce al Tribunale il potere di nomina dell’organo di controllo o del revisore nel caso di inerzia dei soci.
Se fosse vero che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 2477 c.c. è sempre alternativo, si dovrebbe affermare che, in caso di inerzia dei soci, il Tribunale non sia chiamato unicamente a designare il o i soggetti destinati ad assolvere determinate funzioni, ma anche a determinare le funzioni stesse da assolvere, compiendo in tal modo una valutazione di merito. Il Tribunale, cioè, sarebbe chiamato ad integrare il contratto di società, compiendo una valutazione di merito di natura negoziale sul modello di controllo da adottare, sostituendo la propria volontà a quella dei contraenti.
Tale conclusione appare inaccettabile, in quanto totalmente estranea ai principi dell’ordinamento.
Non si comprende, poi, quali dovrebbero essere le valutazioni da porre alla base della scelta del Tribunale.
(Maurizio Meoli – EUTEKNE.INFO)

8. APRILE 2012 – La posizione di ASSONIME

In un documento intitolato “Prime applicazioni del nuovo regime dei controlli nella Srl (caso n. 3/2012)” ASSONIME sostiene che, nel nuovo modello legale della società a responsabilità limitata:
a) la funzione di controllo sulla gestione non è più necessariamente svolta da un organo collegiale (il collegio sindacale), ma può essere esercitata da un organo monocratico (il singolo sindaco);
b) la società a responsabilità limitata potrebbe definire il proprio assetto dei controlli sia ricorrendo a un organo di controllo sia, in alternativa, alla figura del revisore.

Secondo ASSONIME, la interpretazione data dal Consiglio Notarile di Milano non appare in linea:
– con il dettato dell’art. 2477 C.C., secondo cui nella S.r.l. la funzione di controllo sulla gestione non è più necessariamente svolta da un organo collegiale, ma può essere esercitata da un organo monocratico,
– con un’interpretazione sistematica della stessa.
Nel caso di controllo facoltativo, spetta all’atto costitutivo il compito di definire le competenze e i poteri dell’organo di controllo o del revisore, mentre in quello di controllo obbligatorio, la formulazione dell’art. 2477 C.C. non parte affatto dall’indicazione delle funzioni che i soggetti deputati al controllo devono svolgere, ma si limita a stabilire l’obbligo di nominare un “organo di controllo” o un “revisore”.
Tale espressione non appare essere una semplice locuzione, usata indistintamente dal legislatore, ma piuttosto è l’indicazione di un’opzione per la società, rafforzata dalla specificazione del comma 5 sulla disciplina applicabile all’ipotesi in cui venga scelto dell’organo di controllo.
Inoltre, mentre la determinazione delle funzioni di controllo sulla gestione delle SRL discende dalle scelte legislative nazionali, quella relativa alle funzioni di controllo legale dei conti si fondano su quanto disposto dalle direttive comunitarie in materia di bilancio di esercizio e di bilancio consolidato.
Da quanto detto deriva, sempre secondo quanto si legge nel Caso n. 3 di ASSONIME, che con il termine “revisore” di cui all’art. 2477 C.C. non si è inteso far riferimento in senso generico ad un soggetto esterno alla società al quale possa essere attribuita una generale funzione di controllo, ma indica una persona fisica o giuridica abilitata a svolgere le funzioni di revisione legale dei conti annuali e consolidati.
In altri termini, conclude Assonime, il fatto di aver ammesso la possibilità di nominare un revisore al posto di un organo di controllo è indice della volontà legislativa di diversificare non solo il soggetto deputato a svolgere il controllo, ma anche la funzione che il soggetto è chiamato a svolgere.

9. MAGGIO 2012 – La posizione di ASSONIME

In un documento congiunto, diramato dagli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, Roma e Torino, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) viene invitato ad esprimere il proprio dissenso in ordine alle osservazioni espresse da ASSONIME, nella circolare n. 6 del 7 marzo 2012, in ordine alla nuova disciplina dei controlli nelle S.r.l., dettata dalla Legge di Stabilità n. 183/2011 ed oggetto di modifiche in sede di conversione del D.L. n. 5/2012.

– Si riporta il testo del documento:
 I nuovi controlli nelle SRL: osservazioni critiche.

10. AGOSTO 2014 – Le novità introdotte dalla D.L. n. 91/2014, convertito dalla L. n. 116/2014

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014 – Supplemento Ordinario n. 72, la LEGGE 11 agosto 2014, n. 116, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche’ per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”.

Il provvedimento (c.d. “Decreto Competitività”) reca almeno due importanti novità che riteniamo siano strettamente collegate:
1) il capitale minimo necessario per la costituzione di una società per azioni previsto dall’art. 2327 c.c. passa da 120.000 a 50.000 euro (art. 20, comma 7);
2) per quanto riguarda le società a responsabilità limitata (e le società cooperative), viene abrogato il comma 2 dell’art. 2477 C.C, il quale prescriveva la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle S.r.l. con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le S.p.a. (art. 20, comma 8).

10.1. Riduzione del capitale minimo necessario per la costituzione di una S.P.A.

A seguito delle novità introdotte dall’art. 20, comma 7, D.L. n. 91/2014, convertito nella L. n. 116/2014, il capitale minimo necessario per la costituzione di una società per azioni previsto dall’art. 2327 c.c. è ridotto da 120.000 a 50.000 euro.
L’intervento effettuato sul previgente valore/soglia di costituzione del capitale minimo determina almeno due immediati effetti:
1) il primo è rappresentato dall’allineamento della legislazione nazionale con quella vigente nel contesto europeo laddove, in conformità con precise direttive europee (n. 77/91/CE e n. 2012/30/UE) l’importo minimo di costituzione è stato fissato a 25.000 euro.
L’art. 6, delle Direttiva n. 2012/30/UE prevede, infatti, che, per la costituzione o per il conseguimento dell’autorizzazione a iniziare la propria attività, le legislazioni degli Stati membri devono prescrivere un capitale minimo di importo non inferiore a 25.000 euro.
2) Il secondo effetto che consegue alla fissazione della nuova soglia di capitale minimo di costituzione è di agevolare la costituzione di società per azioni in luogo di quelle a responsabilità limitata. La norma, come si evince dalla relazione illustrativa, è finalizzata a incentivare la nascita di nuove società per azioni, che meglio si prestano, rispetto alle S.R.L., alla raccolta sul mercato dei capitali di rischio e di debito, rimuovendo la barriera costituita dall’elevato ammontare minimo del capitale richiesto.
Infatti, probabilmente anche per effetto del precedente valore minimo del capitale di costituzione, le imprese per accedere al mercato di capitale e di rischio finivano per propendere – in luogo di una S.p.a. – per la costituzione di una S.r.l.
Per quanto attiene queste ultime, infatti, l’art. 2463 c.c. (e analogamente dall’art. 2463-bis per le S.r.l. costituite in forma semplificata) prevede la necessità che il capitale minimo di costituzione sia almeno pari a 10.000 euro.

10.2. Sull’obbligo di nomina del collegio sindacale o revisore nelle S.R.L.

Con l’art. 20, comma 8, il D.L. n. 91/2014, poi convertito nella L. n. 116/2014, ha abrogato il comma 2 dell’art. 2477 C.C., che imponeva alle S.R.L. con capitale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, di nominare un organo di controllo o un revisore unico.
Nelle S.R.L. (e nelle società cooperative) è pertanto scomparsa qualsiasi relazione tra capitale sociale e obbligo di attivazione dell’organo di controllo.
Prima dell’entrata in vigore del decreto, invece, la nomina obbligatoria del collegio sindacale o del revisore unico scattava automaticamente in presenza di un capitale pari ad almeno 120.000 euro.
La disposizione in oggetto è strettamente correlata con quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo 20, in virtù del quale il capitale sociale minimo per costituire una società per azioni (precedentemente stabilito in 120.000 euro) è stato fissato in 50.000 euro.

Si riporta il testo del nuovo articolo 2477 C.C., nella sua versione vigente a decorrere dal 25 giugno 2014:
Art. 2477 (Sindaco e revisore legale dei conti).
1. L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
2. (Soppresso)
3. La nomina dell’organo di controllo o del revisore e` obbligatoria se la societa`:
a) e` tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una societa` obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435-bis.
4. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
5. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
6. L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato
.

Dunque, con la soppressione del comma 2 dell’art. 2477 C.C. – a far data dal 25 giugno 2014 – la S.R.L. non è più tenuta a nominare un organo di controllo nel caso in cui sia dotata di un capitale sociale almeno pari a quello minimo previsto per la costituzione di una SPA.
La relazione “decreto Competitività” spiega che tale norma è dettata in un’ottica di “semplificazione e di riduzione dei costi per le piccole e medie imprese”.
Per contro, come è stato subito rilevato dai commentatori e dagli operatori, la totale assenza di controlli comporta il venir meno di una importante funzione di tutela per gli stakeholders. L’attività dei sindaci (ex art. 2403 c.c.), infatti, è tesa alla vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società.
Inoltre, la norma piò lasciare spazio ad alcune situazioni paradossali, in quanto si potrebbe verificare che una S.p.a. con 50.000 euro di capitale sociale sarebbe soggetta all’obbligo di nomina del collegio sindacale e una S.r.l. con una dotazione di capitale notevolmente superiore sarebbe, invece, priva dell’organo di controllo.

Pertanto, stando alla nuova normativa detta dal decreto in commento, le ipotesi in cui persiste l’obbligo di nomina dell’organo di controllo restano soltanto quelle indicate all’art. 2477 comma 3, ossia:
a) S.r.l. obbligata alla redazione del bilancio consolidato;
b) S.r.l. controllante una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) S.r.l. che, per due esercizi consecutivi, abbia superato due dei seguenti limiti previsti dall’art. 2435-bis, comma 1, ossia almeno:
– 4.400.000 euro di attivo patrimoniale;
– 8.800.000 euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
– 50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio
.

Quali le conseguenze per gli organi di controllo in carica?

In merito all’abrogazione del comma 2 dell’art. 2477 C.C., l’art. 20, comma 8, del D.L. n. 91/2014 non conteneva specifiche norme di decorrenza.
Pertanto furono prospettate due possibili soluzioni.
Secondo una prima tesi, il venir meno del presupposto in base al quale era avvenuta la nomina del collegio sindacale era idoneo a determinarne la decadenza di diritto, senza necessità di un atto applicativo.
In conseguenza di tale ricostruzione, la decisione dei soci di rimuovere l’organo di controllo avrebbe rivestito una funzione dichiarativa, tesa ad accertare un effetto giuridico già determinatosi ex lege, con esclusione di qualsiasi verifica di legittimità da parte dell’autorità giudiziaria.
Seguendo una seconda tesi, invece, fatte salve le ipotesi di decesso, sopravvenuta incapacità e dimissioni, i componenti dell’organo di controllo nominati prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 91/2014 (ossia il 25 giugno 2014), sarebbero dovuti restare in carica fino alla scadenza naturale del mandato. Ciò in quanto l’ipotesi in questione non poteva annoverarsi tra le cause di decadenza tassativamente indicate all’art. 2399 C.C., né tantomeno tra le giuste cause di revoca previste dall’art. 2400 C.C..

La questione è stata risolta in sede di conversione del D.L. n. 91/2014. La legge n. 116/2014, all’art. 20, comma 8, ha introdotto un nuovo periodo che recita testualmente:
“Conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca”. In definitiva, in assenza di dimissioni spontanee, per la rimozione dell’organo di controllo la società potrà attivare la procedura prevista al secondo comma dell’art. 2400 C.C., con conseguente convocazione di un’assemblea che, una volta riscontrata la sussistenza della “giusta causa”, potrà sancirne la revoca, con delibera soggetta ad approvazione (formale) con decreto da parte del Tribunale.
Resta naturalmente, tra le facoltà della società, la possibilità di mantenere in piedi l’organo di controllo fino alla naturale scadenza.

Per quanto concerne la posizione dei “revisori” occorre considerare che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera i), D.M. 28 dicembre 2012, n. 261, costituisce espressamente giusta causa di revoca “la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”.
Pertanto l’assemblea, preso atto del venir meno dell’obbligo di nomina, può automaticamente provvedere alla revoca.
In tale ipotesi, come prescritto all’art. 3, comma 2, D.M. n. 261/2012, l’organo di amministrazione è tenuto a comunicare al revisore o alla società di revisione la presentazione all’assemblea della proposta di revoca per giusta causa, evidenziandone i relativi motivi.
L’assemblea, una volta acquisite le osservazioni formulate dall’organo di revisione e sentito l’organo di controllo, procede con l’adozione della delibera di revoca, la cui approvazione non è richiesto il vaglio del Tribunale.

Va, infine, segnalato che le nuove regole non avranno immediato effetto per le società a responsabilità limitata già costituite per le quali occorrerà provvedere in conformità con le nuove disposizioni solo a decorrere dall’anno 2015.

. Se vuoi approfondire o contenuti della L. n. 116/2014, di conversione del D.L. n. 91/2014, clicca QUI.

10.3. Osservazioni critiche da parte dell’Accademia Romana di Ragioneria

Il Legislatore non ha valutato le conseguenze derivanti da un minore controllo sulla gestione delle Società a responsabilità limitata, comportando un aumento dei rischi di crisi per le stesse e un minore affidamento da parte di coloro che, direttamente o indirettamente, sono coinvolti e interessati a tale tipo societario.
Venendo, infatti, a mancare l’organo deputato alla vigilanza sulla gestione, alla prevenzione dei rischi e alla tempestiva segnalazione delle situazioni di crisi, si indebolisce il sistema imprenditoriale e si mina il suo corretto funzionamento e l’affidabilità da parte di terzi.
È questa la tesi sostenuta dall’Accademia Romana di Ragioneria nella nota operativa n. 12/2014, nella quale vengono ripercorse le recenti modifiche normative introdotte rispetto alla disciplina dei controlli societari delle società a responsabilità limitata.
Se, da un lato, la nuova disciplina è dettata in un’ottica di riduzione dei costi delle imprese, dall’altro, è innegabile come il ruolo rivestito dall’organo di controllo, posto a garanzia del rispetto della normativa civilistica e fiscale, rappresenti un presidio sulla corretta governance aziendale, a tutela tanto della compagine sociale quanto degli altri portatori di interesse.
La presenza dell’Organo di Controllo rappresenta, ed ha sempre rappresentato, un garante del rispetto della normativa sia civilistica che fiscale e, quindi, di buona gestione societaria a tutela di tutti i soggetti coinvolti e interessati a tale tipo di società.

. Se vuoi scaricare il testo della nota operativa n. 12/2014, clicca QUI.

11. MARZO 2019 – SRL – Obbligo di nomina dell’organo di controllo – Conseguenti adeguamenti degli statuti entro il 16 dicembre 2019

1) Il D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, contenente il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, intervenendo sull’articolo 2477 Codice civile, ha esteso, per le Srl, l’obbligo di nominare un organo di controllo oppure un revisore. In particolare, l’articolo 379 del decreto – con l’obiettivo di favorire l’emersione e la gestione tempestiva della crisi – ha riscritto integralmente il secondo e terzo comma della disposizione codicistica, prevedendo, zl comma 2, che la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità
.
Nel successivo comma 3, si stabilisce che “L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti”.
In sostanza, la novella normativa ha modificato la terza casistica, ossia quella di cui alla lettera c), atteso che la versione antecedente della disposizione imponeva l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore in caso di superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti indicati nel primo comma dell’articolo 2435-bis C.C..
Invece, l’obbligo dell’organo di controllo o del revisore viene meno allorquando, per tre esercizi consecutivi – e non più per due esercizi consecutivi – non è superato alcuno dei tre nuovi limiti.

2) La nuova normativa in materia di nomina dell’organo di controllo, dettata ai commi 2 e 3 dell’art. 2477 C.C., è applicabile, oltre che alle società a responsabilità limitata, anche alle società cooperative costituite alla data del 16 marzo 2019, sia per il richiamo fatto dal comma 1, dell’art. 2543 C.C. al secondo e terzo comma dell’articolo 2477 C.C. (e vi aggiunge il caso in cui la cooperativa “emette strumenti finanziari non partecipativi”), sia per quanto disposto dal 3° comma dell’art. 379 della L. n. 14/2019.
Ricordiamo che l’art. 2543 c.c. prevede per le cooperative soltanto il collegio sindacale e non il revisore unico.
La possibilità del sindaco unico al posto del collegio sindacale è stata introdotta dal comma 13 dell’art. 14 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (Legge di stabilità 2012), che ha sostituito l’articolo 2477 C.C.
Al comma 1 si prevede, infatti, che lo statuto delle società a responsabilità limitata può prevedere “la nomina di un sindaco o di un revisore”, determinandone le competenze.
Poi, successivamente, il comma 2 dell’art. 35, della L. n. 35/2012, di conversione del D.L. n. 5/2012 ha nuovamente sostituito il comma 1 dell’art. 2477 C.C. stabilendo che “L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo”.
Da notare che questa disposizione contenuta nell’ultimo periodo del primo comma dell’art. 2477, è rimasta anche nell’attuale formulazione, ma è riferita, non a tutte le cooperative, ma soltanto alle società cooperative a cui si applicano le norme sulla Srl.
Ovviamente, sia per le società a responsabilità limitata che per le cooperative, la nomina di un organo di controllo è obbligatoria anche quando è espressamente prevista dall’atto costitutivo e dallo staturo.

3) Con riferimento al tema della decorrenza delle nuove regole, l’articolo 379 del D.Lgs. 14/2019 prevede che le società a responsabilità limitata e le società cooperative – in essere alla data del 16 marzo 2019 (ossia alla data di entrata in vigore della norma) – al ricorrere dei relativi requisiti, devono:
– provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore e,
– se necessario, adeguare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni,
entro i nove mesi successivi, ovverosia entro il 16 dicembre 2019.
Fino a tale data le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia, ancorché non conformi all’ultima versione dell’articolo 2477 C.C..
Al riguardo, si precisa che l’adeguamento si rende necessario nei casi in cui, ad esempio, lo statuto:
– nulla stabilisca in relazione all’organo di controllo, oppure
– faccia riferimento al superamento dei limiti di cui all’articolo 2435-bis C.C. e non rinvii, invece, all’articolo 2477 C.C..

4) Per espressa previsione dell’articolo 379 del D.Lgs. 14/2019, in sede di prima applicazione delle nuove regole, ai fini dell’individuazione degli esercizi con riferimento ai quali verificare il superamento dei parametri, si deve aver riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza del 16 dicembre 2019, quindi, agli esercizi relativi agli anni 2017 e 2018.
Ne dovrebbe derivare che le Srl e le Cooperative, che nel 2017 e nel 2018 hanno superato e superano i nuovi limiti, sono tenute e nominare l’organo controllo o il revisore ed, eventualmente, a uniformare l’atto costitutivo e lo statuto entro il 16 dicembre 2019.
In tal senso si segnala che la Relazione illustrativa al decreto afferma che l’articolo 379 D.Lgs. 14/2019 “fissa in nove mesi il termine entro il quale le società interessate all’evento dovranno provvedere alla compiuta costituzione degli organi di controllo”.
Tuttavia, per evitare ci procedere a specifiche convocazioni, nulla impedisce che le Srl possano nominare l’organo di controllo o il revisore nel corso dell’assemblea fissata per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018.

5) Per quanto riguarda i termini entro cui provvedere alla nomina dell’organo di controllo, in mancanza di una posizione ufficiale, la maggioranza degli interpreti ritengono che laddove lo statuto contenga una clausola di mero rinvio alle disposizioni di legge, non essendo necessaria la modifica statutaria, la nomina deve essere fatta entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio, come previsto dal comma 5, dell’art. 2477.
Per quanti, invece, dovranno procedere alla modifica delle disposizioni statuarie, entro nove mesi dalla pubblicazione del nuovo Codice (e quindi entro il 16 dicembre 2019), l’obbligo di nomina dell’organo di controllo scatterà decorsi trenta giorni dall’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i predetti limiti.

Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del registro delle imprese.
rischi in capo agli amministratori che non procedono alla convocazione dell’assemblea affinché deliberi la nomina dell’organo di controllo o del revisore sono rappresentati:
• dal possibile illecito amministrativo ex art. 2631 comma 1 C.C. (omessa convocazione assembleare; prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032,00 a 6.197,00 euro.);
• dalla possibile denuncia al Tribunale ex art. 2409 C.C..
Si potrebbe, inoltre, configurare un rischio di non piena efficacia di quelle delibere che presuppongo una qualche attività dell’organo di controllo (es. delibera di approvazione del bilancio senza la relazione dei sindaci).

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12. 18 GIUGNO 2019 – L. N. 55/2019, di conversione del D.L. N. 32/2019 – Modifiche all’art. 2477 Codice civile – Cambiano nuovamente i parametri che fanno scattare l’obbligo di adottare l’organo di controllo interno o del revisore

“2. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
3. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.”.

(Omissis)
5. L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.”.
.

Da notare, innanzitutto, che, dopo la soppressione del comma 2 per effetto del disposto di cui all’art. 20, comma 8, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, l’articolo ha subito una nuova numerazione dei commi.
A seguito di ciò, è questo il nuovo testo dei commi 2, 3 e 5 dell’art. 2477 del Codice civile dopo le modifiche introdotte dall’art. 2-bis. commi 2 e 3, della L. 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del D.L. 18 aprile 2019, n. 32.
A decorrere dal 18 giugno 2019, sono pertanto nuovamente cambiati i parametri che fanno scattare l’obbligo di adottare l’organo di controllo interno (o del revisore) da parte delle società a responsabilità limitata.
Si raddoppiano i parametri di attivo, ricavi e dipendenti ma, al tempo stesso, viene previsto che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo scatti al superamento anche di un solo di essi.

Queste modifiche che hanno raddoppiato i limiti previsti nel Codice della crisi d’impresa, hanno lo scopo di evitare alle società di ridotte dimensione di nominare un sindaco e revisori, con tutti i costi e le procedure connesse.
Le società che avessero già provveduto alle nomine e per le quali non c’è più obbligo possono procedere alla revoca per giusta causa in quanto non più normativamente obbligati, ricorrendo alla redazione di un apposito verbale di assemblea dei soci.

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13. 5 DICEMBRE 2019 – ORGANO DI CONTROLLO NELLE S.R.L. – Il CNDCEC propone il rinvio dell’obbligo della nomina al momento di approvazione del bilancio 

“La nomina dell’organo di controllo nelle s.r.l. Alcune proposte” è il titolo del documento che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e la Fondazione nazionale Commercialisti (FNC) ha pubblicato il 5 dicembre 2019.
Nel documento, in merito all’obbligo imposto alle SRL di dotarsi di un organo di controllo o di un revisore legale a seguito delle modifiche dei parametri indicati nell’art. 2477, secondo comma, Codice civile, il CNDCEC e la FNC tornano a chiedere la possibilità di procedere alle nomine del collegio sindacale o del sindaco unico anche successivamente al 16 dicembre 2019, scadenza indicata nell’art. 379, terzo comma, del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).
Infatti, i base al comma 3 dell’art. 379 del DLgs. 14/2019, in sede di prima applicazione, le SRL già costituite devono provvedere a nominare l’organo di controllo o il revisore legale e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto, entro il prossimo 16 dicembre, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018.
A tal fine, sottolinea il CNDCEC, la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale richiede la convocazione dei soci.
Per evitare convocazioni ad hoc dei soci da parte degli amministratori, si ritiene che sarebbe da preferire una soluzione che consenta alla società di rinviare la nomina dell’organo di controllo o del revisore al momento in cui verrà convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019. Solitamente, le società di minori dimensioni approvano il bilancio entro il 30 aprile di ciascun anno.
Secondo i commercialisti, le previsioni di cui all’art. 379, terzo comma, del D.Lgs. n. 14/2019, nel rispetto di un’interpretazione di sistema, siano da coordinare:
– con le vigenti disposizioni in punto di approvazione del bilancio di esercizio di cui all’art. 2478-bis C.C. (nomina entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio 2019);
ovvero, in alternativa – con la soluzione tratteggiata nell’art. 2477, quinto comma, C.C. (nomina in occasione dell’approvazione del bilancio).
Entrambe le soluzioni proposte – si legge nel documento – hanno il pregio, anzitutto, di favorire un’effettiva presa d’atto, da parte dei soci, dei mutati limiti dimensionali che rendono obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale.
Con riferimento all’organo di controllo, è utile osservare – scrivono ancora i commercialisti – che i sindaci restano in carica tre esercizi dal momento in cui vengono nominati e cessano dalle proprie funzioni alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Per l’intero periodo di durata del loro ufficio, i sindaci maturano il diritto alla retribuzione determinata dall’assemblea all’atto di nomina.
Ma soprattutto, in occasione dell’approvazione del bilancio, il collegio sindacale è chiamato a redigere la relazione ex art. 2429, secondo comma, c.c. che racchiude il resoconto annuale dell’attività di vigilanza espletata: essa rappresenta il documento con cui il collegio informa i soci dell’attività svolta anche, eventualmente, in funzione di emersione tempestiva della crisi secondo le novellate previsioni del Codice della crisi. Con tutta evidenza, tali valutazioni non potranno essere espletate qualora l’organo di controllo interno venga nominato alla fine dell’anno, in quanto lo stesso non avrà potuto esercitare la propria attività di vigilanza, con carattere di continuità, durante l’esercizio.

. Se vuoi saperne di più e scaricare il documento del CNDCEC, clicca QUI.

14. 7 DICEMBRE 2019 – ORGANO DI CONTROLLO NELLE S.R.L. — Comunicazione di UNIONCAMERE sull’obbligo di nomina e sulle competenze del Conservatore del Registro delle imprese 

Considerata la vicinanza della scadenza (16 dicembre 2019) che obbliga le Srl che superano determinati parametri di nominare collegi sindacali o revisori, Unioncamere ha inviato alle Camere di commercio una nota nella quale vengono richiamate le nuove disposizioni contenute nell’articolo 2477 del Codice civile, così come modificato dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, relativo alle crisi di impresa, e dalla Legge n. 55 del 14 giugno 2019, di conversione del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019, che ha nuovamente modificato i parametri che fanno scattare l’obbligo di adottare l’organo di controllo interno o del revisore.
La novità che viene sottolineata da Unioncamere è quella prevista dal comma 5 del nuovo articolo 2477 C.C., nel quale si stabilisce che “L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.”.
La previsione normativa della figura del Conservatore del Registro delle imprese tra i soggetti che possono segnalare al presidente del tribunale la necessità di nominare gli organi di controllo, quando ricorrono le condizioni di legge, costituisce una novità rispetto al passato.
Per tale ragione l’Unioncamere con la collaborazione della Task Force del Registro delle imprese, operante al suo interno, ha esaminato la nuova fattispecie al fine di stabilire i corretti criteri di individuazione delle società che si trovano nelle condizioni di legge.
La società InfoCamere sulla base delle risultanze di tale lavoro ha provveduto a elaborare i dati relativi alla società a responsabilità limitata che in base ai criteri disposti dalla norma saranno tenute a nominare l’organo di controllo o il revisore.
Dalle elaborazioni effettuate per ciascuna Camera di commercio, Unioncamere segnala che:
a) sono state escluse le società sottoposte alle procedure concorsuali, con l’eccezione delle società in concordato preventivo e di quelle per le quali sono in corso gli accordi di ristrutturazione del debito e sono stati utilizzate le informazioni relative all’attivo dello stato patrimoniale e quello delle vendite partendo dai dati di bilancio;
b) con riferimento al numero dei dipendenti si è fatto riferimento alle informazioni contenute nella nota integrativa e solo in loro assenza al dato di fonte INPS;
c) non si procederà immediatamente con le segnalazioni da parte del Conservatore del Registro delle imprese agli uffici del Tribunale, ma verrà, preventivamente, inviata alle società obbligate alla nomina del collegio sindacale o del revisore, una comunicazione per sensibilizzarle sulla necessità di adeguarsi alla nuova disciplina contenuta nell’articolo 2477 C.C..
Inoltre, nei prossimi giorni InfoCamere trasmetterà a ciascuna Camera di commercio l’elenco delle società del proprio territorio che ricadono nell’ambito di applicazione dell’obbligo in parola.

– Si riporta il testo della Nota:
 UNIONCAMERE – Nota del 7 dicembre 2019: Nomina del collegio sindacale nelle s.r.l. (art. 2477 c.c.). 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMATICHE DI CARATTERE PARTICOLARE
1. SRL – Organo di controllo monocratico – Possibilità di nomina del sindaco supplenteL’attuale formulazione dell’art. 2477 C.C., nella parte in cui afferma “Se lo statuto non dispone diversamente l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo, non lascia dubbi sul fatto che l’intenzione de legislatore sia stata quella evitare le complicazioni collegate alla previsione di un sindaco supplente.
La nomina di sindaci supplenti viene espressamente ed obbligatoriamente prevista solo per i collegi sindacali delle S.p.a. composti da tre o cinque membri effettivi (art. 2397 C.C.).
Da notare che tale articolo nulla dice in merito all’organo di controllo monocratico, e pertanto deve ritenersi che la composizione di quest’ultimo sia delineata dal solo articolo 2477 C.C.
Deve pertanto ritenersi che “sia nel caso di previsione volontaria dell’organo di controllo monocratico, sia in caso di nomina obbligatoria dello stesso, quest’ultimo possa essere, attualmente, composto da un solo membro effettivo, non risultando prevista la nomina di sindaci supplenti”.
Non solo, tenuto anche conto del principio di tipicità che regola le iscrizioni nel Registro delle imprese, “potrebbe ritenersi che tale nomina non possa essere prevista neppure in via facoltativa”.
Anche nel caso che tale previsione fosse presente nell’atto costitutivo sarebbe da considerare come non esistente.
E’ questa la tesi sostenuta dal Ministero dello Sviluppo Economico nella Nota del 28 agosto 2012, Prot. 0180772.

– Si riporta il testo della nota ministeriale:
 Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – Divisione XXI – Registro delle imprese – Nota del 28 agosto 2012, Prot. 0160772: Organo di controllo monocratico della S.r.l. (art. 2477 C.C.) – Possibilità di nomina del sindaco supplente – Richiesta di chiarimenti.


2. 5 NOVEMBRE 2014 – A chi spetta il controllo sui conti delle SRL – Interrogazione parlamentare (3-01131)

Durante il question time alla Camera dei Deputati del 5 novembre 2014, è stato sottoposto all’attenzione del Ministro della Giustizia Andrea Orlando un contrasto interpretativo sul controllo legale dei conti societari nelle S.r.l., sorto in seguito alla modifica dell’art. 2477 c.c. da parte del D.L. n. 5/2012, convertito dalla L. n. 35/2012.
L’interrogazione a risposta immediata è stata rivolta al Guardasigilli dal deputato Giulio Cesare Sottanelli.

QUESITO: Nel caso di obbligo di nomina dell’organo di controllo (che può essere collegiale o monocratico) o del revisore (che può essere una persona fisica o una società di revisione) non risulta chiaro se la scelta tra le due ipotesi alternative comporti anche due diverse tipologie di controllo.
Secondo un primo orientamento (Consiglio notarile di Milano, Comitato Triveneto dei consigli notarili) sostiene l’equivalenza del sindaco unico o collegio sindacale e del revisore, attribuendo agli stessi equivalenti funzioni, cioè sia il controllo di gestione ex articolo 2403 e successivi del codice civile, sia la revisione legale dei conti.
Secondo un altro orientamento, che risulta prevalente (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e Consiglio nazionale del notariato), la situazione sarebbe invece la seguente:
a) nell’ipotesi di nomina dell’organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) a questo spetta il controllo di gestione ex articolo 2403 e successivi del codice civile e, normalmente, salvo che lo statuto non disponga diversamente, anche la revisione legale dei conti;
b) nell’ipotesi di nomina del revisore a questo spetta solo la revisione legale dei conti.

Nell’interrogazione si chiede al Ministro della Giustizia se, alla luce di tali orientamenti difformi, “non ritenga opportuno fare chiarezza, anche attraverso iniziative esplicative di natura normativa, in merito alle diverse tipologie di controllo nelle società a responsabilità limitata a seconda della nomina del collegio sindacale o del sindaco oppure del revisore”.

Il Guardasigilli non ha dato una risposta definitiva, affermando, da una parte, che entrambe le soluzioni prospettate appaiono corrette, e, dall’altra, che il sindacato inerente l’applicazione e l’interpretazione delle norme di legge non rientra tra i suoi poteri. La palla passa quindi alla dottrina e alla giurisprudenza.

. Se vuoi scaricare il testo dell’interrogazione e la risposta del Ministro della Giustizia, clicca QUI.

 

FONTE: TuttoCamere

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