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La Corte, sollecitata da un rinvio pregiudiziale dei giudici tedeschi, ha infatti statuito che l’esenzione dall’Iva prevista dall’art. 132 della direttiva Iva per le prestazioni di insegnamento non è applicabile alle attività didattiche/formative finalizzate al conseguimento delle patenti di guida, mettendo così fuori causa la tesi dell’amministrazione finanziaria italiana (ma non solo) che affermava il contrario:

Scuole guida a rischio di accertamento Iva anche per il passato. Ma a rischiare sono anche i clienti, ai quali i titolari delle autoscuole potrebbero richiedere il pagamento dell’imposta sulle prestazioni didattiche erogate negli anni ancora accertabili. Con una risoluzione pubblicata ieri, l’Agenzia delle entrate, ottemperando ad una recente sentenza della Corte di giustizia Ue, ha revocato la prassi precedente che riconosceva esenti dall’imposta le lezioni finalizzate al conseguimento della patente.

E non solo per il futuro. Evidenziando infatti la valenza interpretativa (e quindi naturalmente retrospettiva) della pronuncia della Corte, l’agenzia ritiene che gli interessati debbano regolarizzare le operazioni indebitamente fatturate in esenzione, emettendo apposite note di variazione, e presentare le dichiarazioni integrative. In tale sede, sarà possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti, in conseguenza del mutato regime delle operazioni attive. Ovviamente senza applicazione di interessi e sanzioni, nel rispetto del principio di tutela dell’affidamento.

Fonte: ItaliaOggi

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